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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: per i piccoli Comuni gare in proprio senza limiti

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Con in voto di fiducia da parte della Camera dei deputati e in attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, possiamo già definire le principali modifiche apportate dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Tra queste, vi è senz’altro la sospensione fino al 31 dicembre 2019 dell’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti che fa venire in meno una delle caratteristiche fondanti della riforma del 2016 che era quella di ridurre in modo sostanziale in numero delle stazioni appaltanti. Con la sospensione dell’art. 37, comma 4 viene meno l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di andare in gara utilizzando una delle seguenti modalità:

  • ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  • mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  • ricorrendo alla stazione unica appaltante.

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