Economia e FinanzaIstituzioni

Superbonus 110%: assemblee condominiali e abusi edilizi bloccano le detrazioni fiscali del 110%

Spread the love

lavoripubblici.it – urly.it/37akg

Superbonus 110%: le principali problematiche per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), soprattutto per quel che riguarda i condomini, sono rappresentate dalla situazione edilizio-urbanistica del patrimonio immobiliare italiano e dall’emergenza Covid-19 che ha bloccato le assemblee condominiali.

Superbonus 110%: condomini ed emergenza Covid-19

Le nuove detrazioni fiscali del 110%, pur essendo una grandissimo opportunità per il Paese, si inseriscono in un contesto temporale anomalo. La pandemia, ancora in corso, ha infatti bloccato le assemblee condominiali e l’assenza di norme che regolino la videoconferenza, il dato di fatto è che sono molti i condomini interessati al superbonus ma sono altrettanti in numero quelli che ancora attendono l’approvazione del bilancio 2019.

Superbonus 110%: il quadro normativo per le assemblee condominiali

Ricordiamo, infatti, che con il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19“, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha per la prima volta previsto a livello nazionale le prime misure di sospensione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, tra le quali “la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso”.

Il successivo Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19“, benché più permissivo dei precedenti, ha previsto “lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773“. Previsione confermata anche nei successivi Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 e Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, in vigore almeno fino al 7 ottobre 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *