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Abbattimento barriere architettoniche nei condomini

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GERMANA GATTO

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

Tuttavia quando si parla di questo delicato problema bisogna sempre tenere a mente alcuni articoli ossia il 1120 comma secondo  e  il 1121 terzo comma del Codice Civile.

Il primo  precisa che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni ma sono vietate le innovazioni:

1) che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato;

2) che ne alterino il decoro architettonico;

3) che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”

In materia di abbattimento di barriere architettoniche è dunque sempre opportuno accertarsi di non arrecare danno o limitare i diritti a nessuno degli condomini, pena l’impossibilità di eseguire le opere che ci aiuteranno a vivere meglio.

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