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La nuova “legittima difesa”

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DARIA COLICA e VALERIA ZUCCARELLO – con la collaborazione dell’Avv. Maria Forestiero

La legittima difesa ha da tempo rappresentato un tema “caldo”della politica, anche se solo recentemente è stata radicalmente riformata.

Il nostro ordinamento disciplina la legittima difesa con l’art. 52 c.p. facendola rientrare nella fattispecie delle cosiddette “cause di giustificazione” ovvero quegli eventi che legittimano un comportamento che altrimenti costituirebbe reato. Più precisamente la difesa è legittima quando vi è il requisito della necessità, inteso come assoluta indispensabilità di commettere il fatto per difendersi da un pericolo imminente per sé o per altrie non sia possibile rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza per motivi di tempo e di luogo. La difesa però deve essere sempre proporzionata all’offesa. 

Il Senato ha approvato recentemente in via definitiva il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, in particolare relative alla legittima difesa nel domicilio inasprendo il trattamento sanzionatorio in caso di commissione di alcuni reati nel “domicilio” tra cui per esempio la violazione di domicilio, il furto in abitazione e la rapina. Le modifiche più rilevanti riguardano due aspetti principali:

  1. In caso di legittima difesa domiciliare vi è sempre proporzionalità tra difesa ed offesa;
  2. In caso di eccesso colposo viene esclusa espressamente la punibilità per colui il quale abbia agito per salvaguardare la propria o altrui incolumità in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La nuova disposizione incide sia sull’art. 2044 del c.p.c., in quanto viene es9clusa ogni responsabilità patrimoniale nel caso di reazione legittima all’intrusione all’interno del proprio domicilio, sia sull’art. 55 c.p., prevedendo che nel caso in cui l’aggredito cadesse nell’ipotesi di eccesso colposo, all’aggressore – danneggiato sarà dovuta solo un’indennità e non più, come succedeva fino ad oggi, ad un risarcimento, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Inoltre con la nuova formulazione è previsto l’estensione del patrocinio a spese dello Stato a tutti coloro i quali hanno commesso il fatto invocando la legittima difesa o l’eccesso colposo per grave turbamento, a prescindere dal reddito posseduto, prevedendo dunque una deroga alla disciplina generale del gratuito patrocinio.

Avv. Daria Colica e Valeria Zuccarello Tel 347 9368 029 Tel. 339 2001966

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