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Cassazione Penale, sentenza n. 28883 del 3 luglio 2019 – Nessun esonero dalle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 per il corpo dei Vigili del Fuoco.

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SICUREZZAOGGI.COM –

Con sentenza in data 06/06/2018, il Tribunale di La Spezia dichiarava B.P.P. colpevole del reato al medesimo ascritto e, per l’effetto, lo condannava alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali oltre che la somma ritenuta di giustizia in favore delle parti civili costituite.

B.P.P. era stato rinviato a giudizio per violazione dell’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen. perché, in qualità di caposquadra nonché preposto del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di La Spezia e nello specifico quale “responsabile della manovra”, non sovrintendendo e non vigilando sulla osservanza dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché dell’uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, nel caso in esame, addirittura invitando gli stessi lavoratori ad omettere l’adozione della corda di sicura per imprudenza e negligenza ed in, particolare, in violazione dell’art. 19, comma 1 lett. a) ed e), D.Lgs. 81/08, cagionava la caduta di G.S. -Vigile Esperto in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia con abilitazione SAF 1A……….

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