Il nuovo condomino non deve pagare i debiti pregressi
stdiocataldi.it –
La Cassazione ribadisce che il condomino è tenuto al pagamento pro-quota dei debiti sorti verso terzi quando egli è parte del Condominio
- Il condomino subentrato dopo che è sorto il debito paga pro-quota
- Il cessionario che ha acquistato dopo l’insorgenza del debito nulla deve al creditore
- Il condomino paga i debiti sorti nel momento in cui è parte del Condominio
Il condomino subentrato dopo che è sorto il debito paga pro-quota
[Torna su]Con l’ordinanza n. 12589/2020 la Cassazione accoglie il ricorso di un condomino condividendone la tesi secondo cui egli non è obbligato verso terzi per debiti sorti quando non era ancora entrato a fra parte del Condominio. Il condomino infatti sostenendo sin dall’inizio questa teoria si oppone al precetto notificatogli da un avvocato del Condominio di cui fa parte dal 2013.