Vigili del fuoco

Importanti provedimento in favore del Vigili del Fuoco nel DDL licenziato ieri da SENATO

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CORPO NAZINALE VIGILI DEL FUOCO

Anticipazione da parte dell’Amministrazione delle spese sanitarie sostenute per le cure in caso di infortuni sul lavoro, assunzione straordinaria di 750 vigili del fuoco in tre anni in aggiunta alle previste assunzioni, inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori e istituzione nella città dell’Aquila del centro di formazione territoriale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. È stata inoltre autorizzata per il 2021 la spesa di 2.633.971 euro per prestazioni di lavoro straordinario che garantiranno la funzionalità del Corpo per gli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sono alcuni degli importanti provvedimenti approvati in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall’Assemblea del Senato, che ha licenziato ieri definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega ed il Capo del Corpo nazionale Fabio Dattilo esprimono grande soddisfazione per gli importanti provvedimenti approvati, frutto di un grande impegno corale. Un ringraziamento particolare è rivolto al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ed al Sottosegretario all’Interno con delega i Vigili del fuoco Carlo Sibilia per le costanti attenzioni nei lavori parlamentari ed alle organizzazioni sindacali per gli intenti condivisi.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (vigilfuoco.it)

Nella seduta di mercoledì 30 dicembre, dopo aver rinnovato la fiducia al Governo, l’Assemblea ha licenziato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il Capo Dipartimento e il Capo del Corpo esprimono grande soddisfazione per gli importanti provvedimenti approvati in favore del CNVVF frutto di un grande impegno corale. Un ringraziamento particolare rivolgono al Ministro ed al Sottosegretario per le costanti attenzioni nei lavori parlamentari ed alle OOSS per gli intenti condivisi.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi d’interesse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

ART.1 (art 1, co 352) In relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

(art 1, co 877) Autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.

(art 1, commi 901, 902, 903 e 904). Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell’Aquila, il Centro di formazione territoriale dell’Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Centro di formazione territoriale dell’Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all’attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l’acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all’attività operativa mediante appositi moduli didattici nell’ambito del corso di formazione iniziale del personale del medesimo Corpo.

903. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell’Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell’Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.

904. Ai fini dell’attuazione dei commi 901 e 902, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024. 905. All’articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori), le parole: « fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico » sono sostituite dalle seguenti: « in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all’assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) ».

906. All’articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all’attività operativa sono anticipate dall’amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo »; b) alla rubrica, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono aggiunte le seguenti: « e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale ».

907. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

996. Per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall’anno 2021 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro annui, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell’ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell’entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell’ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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