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Indennità Decreto Sostegni e Naspi, nuova circolare Inps

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Pubblicata la circolare Inps 19 aprile 2021, n. 65 che riporta una lunga serie di istruzioni per le indennità una tantum previste dal Decreto Sostegni (modalità fruizione, codici Ateco e rapporto con Decreto Ristori) e per la richiesta di prestazione di disoccupazione Naspi 2021 prevedendo l’esclusione del requisito delle trenta giornate.

L’indice completo della circolare:

  1. “Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020.
  2. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
  3. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
  4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
  5. Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori.
  6. Presentazione della domanda.
  7. Finanziamento e monitoraggio.
  8. Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui al decreto Sostegni e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
  9. Strumenti di tutela.
  10. Istruzioni contabili e fiscali in materia di indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  11. Semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Sospensione dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera. c), del D.lgs n. 22 del 2015: requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.

Info: Inps circolare n.65 del 19 aprile 2021

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