Prevenzione incendi: le principali disposizioni penali
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Nell’ambito dell’attività istituzionale di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono applicabili numerose disposizioni di carattere penale, che possono essere riferite indifferentemente:
- alle attività soggette o non soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
- alle attività classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, nell’ambito delle violazioni di rilevanza penale nell’attività di prevenzione incendi, i vari aspetti possono riguardare:
- i reati in materia di procedimenti amministrativi, come ad esempio, il reato di falsità ideologica in certificato, dichiarazioni mendaci, false attestazioni, ecc.;
- le violazioni di tipo procedurale, come ad esempio, l’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o la mancata presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio previste dall’art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139;
- le prescrizioni di natura tecnica, come ad esempio, la mancanza dei requisiti di sicurezza di uno stabilimento, un impianto o un’attività in genere, previsti da norme o regole tecniche di prevenzione incendi.