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Fondo solidarietà alle vittime della mafia: nessuna discrezionalità sul risarcimento

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studiocataldi.it –

nesistenza del potere discrezionale del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, in ordine al quantum del risarcimento dei danni in favore delle vittime. Ne abbiamo già parlato in questo quotidiano giuridico (v. la guida Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso).

Ai fini dell’integrazione dell’abuso d’ufficio nella sua nuova formulazione, la condotta del pubblico funzionario deve essere connotata dalla violazione di norme cogenti, fissate esclusivamente da fonti primarie, e delineate in termini specifici.

La nuova formulazione del reato di abuso di ufficio, in ambito di ulteriore neo-requisito del reato in esame, concerne il carattere vincolante di determinate regole di condotta, tali cioè da non lasciare “margini di discrezionalità” all’agente.

Gli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio fanno riferimento, tra gli altri, all’inesistenza di un potere discrezionale e ai danni di terzi che ne conseguono.

Si tratta di un “reato proprio” del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, in questo caso del Fondo, atteso che le eventuali condotte penalmente rilevanti non possono essere scriminate da pareri esterni che, in quanto tali, non rivestono il requisito della vincolatività.

A seguito della riforma del 2020, il reato di abuso d’ufficio postula che il reo violi in maniera palese una specifica regola di condotta che non lasci spazio alla discrezionalità del soggetto.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sentenza del 01.03.2021 n. 8057.

Fonte: Fondo solidarietà alle vittime della mafia: nessuna discrezionalità sul risarcimento https://www.studiocataldi.it/articoli/42402-fondo-solidarieta-alle-vittime-della-mafia-nessuna-discrezionalita-sul-risarcimento.asp#ixzz715AiSftD

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