Contratti a termine, rinnovo senza causale: le eccezioni 2021
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Come noto, in base a quanto disposto dal Dl Sostegni (articolo 17 del dl 41/2021), si possono prorogare o rinnovare i contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre 2021. Resta la durata massima complessiva di 24 mesi, ed è possibile una sola proroga per una durata massima di 12 mesi ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Quindi, anche i contratti a tempo determinato già rinnovati nel 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati.
N.B.: Il termine del 31 dicembre 2021 si riferisce alla proroga o al rinnovo (che devono avvenire entro fine anno), mentre il termine del contratto di lavoro può essere successivo, dunque anche collocato nel 2022.