Licenziamento ritorsivo: ultime dalla Cassazione
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L’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore e si tratta di prova certamente non agevole, in quanto diretta a dimostrare un atteggiamento della volontà datoriale, connotato da intento ritorsivo, nonché il ruolo determinante dello stesso alla base della decisione di recesso. La prova può essere fornita attraverso presunzioni, a tale riguardo essendo consentito attribuire valore indiziario all’inesistenza della ragione formalmente addotta a giustificazione del recesso ed, in caso di licenziamento collettivo, anche alla violazione dei criteri di scelta.
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