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Condono edilizio e opere di completamento: interviene la Cassazione

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lavoripubblici.it – urly.it/3h5mf

Condono edilizio e opere da completare: la deroga esiste, ma va applicata solo in alcuni casi, come disposto dall’art. 43, comma 5 della legge n. 47/1985.

Condono edilizio e opere da completare: la sentenza della Corte di Cassazione

Lo spiega bene la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 430/2022, pronunciata a seguito del ricorso contro l’annullamento del condono e l’ordine di demolizione emesso dal Tribunale per la realizzazione di alcune opere abusive.

Questi i fatti: la ricorrente, a seguito del sequestro del cantiere nel 1992 e dopo avere ottenuto il condono da parte del Comune, aveva portato a completamento l’intervento ai sensi dell’art.43, comma 5, della legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio), sostenendo che le opere di completamento realizzate non avrebbero inciso sul completamento funzionale dell’opera, per cui erano comprese nel provvedimento di condono. Secondo il Tribunale invece, non ricorrevano i presupposti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria adottato dal Comune e pertanto veniva disapplicato.

In particolare, dalla sentenza di patteggiamento per violazione dei sigilli del cantiere sequestrato, emergeva che le opere abusive si erano protratte fino al 1997 ed erano consistite non solo in interventi diretti al completamento dell’opera ma anche in aumenti volumetrici e modifica dei prospetti, con un ampliamento di quasi 30 mq realizzato al piano terra, su cui era stato accertato l’avvenuto getto di calcestruzzo e la realizzazione del solaio di copertura del piano terra.

Questo nuovo volume non poteva formare oggetto di condono perché completato nei suoi elementi essenziali nel corso del 1997, mancando il rispetto del dato temporale inderogabile che coincideva con quello della realizzazione delle opere prima del 31.12.1993 (termine ultimo per il condono ai sensi della l. n. 724/1994 – Secondo Condono Edilizio).

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