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Il recente orientamento delle S.S.U.U. della Cassazione in merito all’assegno divorzile in caso di nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

Con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 5 novembre 2021, n. 32198 è stato definito un nuovo orientamento di legittimità in merito ad una questione fortemente dibattuta a cui sono conseguiti nel corso del tempo diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti e pertanto demandata alle Sezioni Unite della Cassazione.

Quest’ultime hanno posto l’attenzione sulla doppia natura dell’assegno divorzile, e cioè quella “assistenziale” e quella “compensativa-perequativa” fornendo delle precisazioni in merito ai casi ed ai limiti della permanenza dello stesso in caso di nuova e stabile convivenza del coniuge beneficiario ritendendo che in tal caso non debba automaticamente venir
meno tale diritto distaccandosi così radicalmente dall’ultimo e più recente indirizzo (cfr. Cass. 6855/2015; Cass. 18111/2017; Cass. 5974/2019) fondato sul c.d. principio di “autoresponsabilità” in forza del quale il coniuge beneficiario si assume il rischio di perdere l’assegno in caso di eventuale nuova convivenza.

Di converso infatti la Cassazione con questa rivoluzionaria sentenza afferma chiaramente che “con l’instaurarsi di una nuova convivenza dotata dei connotati di stabilità e continuità, non si rescinde automaticamente ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno
divorzile almeno in relazione alla c.d. componente compensativa-perequativa, parametrato al contributo dato dal coniuge più debole ed alla durata del matrimonio”.

Pertanto la soluzione fatta propria da Cassazione Sezioni Unite 5 novembre 2021, n. 32198 porta alla caducazione automatica della sola componente assistenziale dell’assegno divorzile permanendo invece la funzione compensativa alla luce del più ampio principio della solidarietà post-coniugale non avendo infatti tale componente alcun legame con il nuovo progetto di vita.

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