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Sicurezza sul lavoro: ultime dalla Cassazione

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STUDIOCATALDI.IT –

In materia di sicurezza sul lavoro, in cui – si noti – vi è una pluralità di posizioni di garanzia, in ragione dei valori sottostanti): vi è, cioè, coincidenza fra il soggetto deputato a (ed in condizioni di) governare il rischio del prodursi di un certo evento dannoso e colui il quale è tenuto a impedire la concretizzazione del rischio medesimo e il verificarsi dell’evento.

La corretta individuazione della posizione di garanzia consente di distinguere tra i vari tipi di rischi: un soggetto, infatti, nella stessa situazione di fatto può ben essere gestore di un rischio ma non di un altro tipo di rischio (ad esempio, il datore di lavoro è in posizione di garanzia rispetto al rischio lavorativo ma non contro l’evento infortunio di colui che si sia introdotto abusivamente di notte nel cantiere edile, purché, però, idonee siano le cautele approntate per evitare l’introduzione di un estraneo in un’area oggettivamente pericolosa come un cantiere: cfr. Sez. 4, n. 6506 del 03/02/2000, P.G. e P.V. in proc. Tentindo, Rv. 216601, e Sez. 4, n. 44206 del 25/09/2001, Intrevado, Rv. 221149).

Cassazione sentenza n. 2547/2022

Fonte: Sicurezza sul lavoro: ultime dalla Cassazionehttps://www.studiocataldi.it/articoli/43856-sicurezza-sul-lavoro-ultime-dalla-cassazione.asp#ixzz7PhRwardB

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