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 Il doppio cognome ai figli –  Un passo decisivo dalla Corte Costituzionale verso la parità di genere

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO 

Il Tribunale di Pesaro con provvedimento del 28 Aprile 2022 ha applicato per primo il comunicato stampa della Consulta del 27 aprile 2022 la quale si è pronunciata sulle norme che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

Con tale comunicato è stato reso noto, in attesa del deposito della sentenza, che la Corte ha, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

Le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ritenendo discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente ad esso il cognome paterno.

Pertanto ai figli dovrà essere attribuito il doppio cognome, cioè sia quello del padre che della madre nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due essendo necessario in caso di disaccordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, l’intervento dell’Autorità giudiziaria in conformità con quanto disposto dall’ordinamento giuridico.

Già con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, la Corte d’appello di Genova aveva sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede «l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori».

All’esito di quel procedimento la Corte Costituzionale aveva emesso sentenza n. 286/2016 dichiarando illegittime quelle norme nella parte in cui non consentivano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno ed in via consequenziale, di quelle nella parte in cui non consentivano agli stessi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione aprendo così la possibilità di attribuire anche il nome della madre, ma solo in caso di accordo tra i genitori e solo per i figli nati dal matrimonio.

Il Tribunale marchigiano ha depositato a tempo di record, solo il giorno successivo alla nota stampa del 27 aprile scorso, rilevando che la Corte costituzionale ha di recente riconosciuto il pieno diritto di attribuire al figlio il cognome materno anche in assenza dell’accordo e del consenso del padre accogliendo la richiesta della madre di aggiungere al figlio il suo cognome a quello del padre, malgrado l’opposizione di quest’ultimo estendendo altresì la suddetta possibilità anche ai figli nati fuori dal matrimonio e prescindendo dal consenso paterno.

Decisione questa immediatamente esecutiva con l’ordine per l’ufficiale giudiziario di rettificare fin da subito l’atto di nascita, annotando a margine il decreto.

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