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Stato di necessità e occupazione abusiva di immobili

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andrea colonna – Lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. può essere invocato in relazione al reato di occupazione abusiva di immobili di cui all’art. 633 c.p se il pericolo è imminente e la condotta è inevitabile

Reato di occupazione abusiva di immobili

Il reato di occupazione abusiva di immobili è punito dall’art. 633 del nostro codice penale. La norma prevede infatti che: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.”

L’art. 639 bis prevede l’esclusione della perseguibilità del reato di occupazione abusiva di immobili a querela di parte, con conseguente perseguibilità d’ufficio, se gli immobili hanno una destinazione pubblica. Tanto per capirci, è possibile procedere d’ufficio quando l’occupazione riguarda le case popolari.

Fatta questa premessa è importante tuttavia ricordare che il nostro codice penale non punisce in maniera indiscriminata tutte le condotte.Il nostro ordinamento contempla infatti alcune “scriminanti”, ossia della cause di giustificazione del reato che portano alla non punibilità del soggetto. In relazione al reato di occupazione abusiva di immobili la scriminante che entra in gioco è lo stato di necessità. Vediamo di capire perché analizzando nel dettaglio questa scriminante in tutti i suoi elementi.

https://www.studiocataldi.it/articoli/13372-stato-di-necessita-e-occupazione-abusiva-di-immobili.asp

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