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Cassazione: basta mantenere la figlia che ha superato i 40 anni

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Va revocato l’assegno di mantenimento alla figlia naturale quarantenne. Vero che il padre non ha provveduto al mantenimento della stessa quando era piccola, visto che il rapporto di filiazione è stato accertato quando ha compiuto 36 anni, è anche vero però che da quel momento lo stesso ha saldato il pregresso con la madre della ragazza.

L’età della figlia naturale però non giustifica il mantenimento senza limiti di tempo, anche perché la stessa non si è mai impegnata nella costruzione di un suo progetto formativo e lavorativo. L’assegno di mantenimento quindi deve essere revocato. Questa la conclusione della Cassazione nell’ordinanza n. 358/2023 (sotto allegata). Vediamo più approfonditamente le ragioni di questa decisione.

studiocataldi.it

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