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Condominio: è possibile portare animali in ascensore?

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La normativa dettata dalla legge n. 220/2012 che ha riformato la materia condominiale ha introdotto un nuovo comma 5 all’articolo 1138 del codice civile il quale recita espressamente che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Con questa norma si è verificata la liberalizzazione degli animali nei condomini, tanto è vero che non si può vietare ai condomini di tenere un animale nel proprio appartamento.

Se questa è la regola anche la presenza degli animali in ascensore deve ritenersi tollerata.

Non mancano tuttavia voci dissonanti rispetto alla presenza degli animali all’interno dei condomini e quindi degli ascensori. Secondo una certa giurisprudenza, l’art. 1138 c.c. si riferisce all’impossibilità di vietare con regolamento la detenzione o il possesso di animali nelle proprietà esclusive, senza fare cenno alcuno alle parti comuni del condominio, come l’ascensore appunto.

Chi sostiene questa tesi ricorda che la Cassazione, con l’ordinanza 5336/2017 ha sancito che: “le pattuizioni, contenute nell’atto di acquisto di un’unita’ immobiliare compresa in un edificio condominiale, che comportino restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero di quelle relative alle parti condominiali dell’edificio, devono essere espressamente e chiaramente enunziate, atteso che il diritto del condomino di usare, di godere e di disporre di tali beni può essere convenzionalmente limitato soltanto in virtù di negozi che pongano in essere servitù reciproche, oneri reali o, quanto meno, obbligazioni propter rem.

studiocataldi.it

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