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Sinistro stradale: l’abbagliamento non è caso fortuito, bisogna fermarsi!

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La Cassazione nella sentenza n. 4155/2023 (sotto allegata) ribadisce che l’abbagliamento del sole non scrimina la condotta del conducente, perché non rientra nel caso fortuito. Trattasi piuttosto di un fenomeno naturale prevedibile che deve indurre il conducente a rallentare o fermarsi. Vediamo le ragioni per le quali gli Ermellini hanno dovuto ribadire questo concetto.

Un uomo alla guida di un autocarro, omettendo di rispettare il limite di velocità in relazione allo stato dei luoghi che stava attraversando (centro urbano con attraverso pedonale) e di tempo (visibilità ridotta a causa dell’abbagliamento del sole) tamponava un autobus e cagionava lesioni al conducente e alla passeggera presente sul suo autocarro. Veniva quindi sottoposto a procedimento penale e sia in primo che secondo grado veniva condannato per il reato di lesioni stradali gravi.

La difesa, nel ricorrere in Cassazione, contesta la qualificazione del reato ai sensi dell’art. 590 bis c.p. che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenendo più corretta la qualificazione nel reato di lesioni colpose di cui all’art. 590 c.p.

La condotta dell’imputato è infatti riconducibile a colpa generica, poiché il sinistro si è verificato a causa della errata percezione di quanto rientrava nel suo campo visivo a causa dell’abbagliamento del sole e dell’assenza di una violazione dei limiti di velocità.

studio cataldi

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