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Suddivisione tra ex coniugi della spese relative alla casa coniugale

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Una problematica che insorge frequentemente in seguito ad una separazione personale tra coniugi nella quale è presente la condizione relativa all’assegnazione della casa coniugale ad uno di essi, (nella maggior parte dei casi alla ex moglie unitamente ai propri figli, minori o non economicamente autosufficienti) è quella relativa alle modalità di suddivisione delle spese ad essa connesse.

Per queste ultime si intendono le spese condominiali, le spese ordinarie ed inevitabilmente le spese straordinarie che, ciascuna nella propria misura più o meno notevole,  sono suddivise in forza di regole precise.

E’ opportuno ricordare che non sempre il coniuge a cui viene assegnata la casa è proprietario della stessa ma può essere semplicemente titolare di un diritto personale di godimento su di essa che non lo esonera però dal pagamento delle spese derivanti dal suo utilizzo.

Per la risoluzione delle eventuali controversie che potrebbe insorgere in merito alla ripartizione delle spese, va fatto riferimento alla proprietà effettiva dell’immobile ed in secondo luogo alla tipologia e natura di esse.

In caso di proprietà esclusiva della casa coniugale pertanto in capo ad uno solo dei coniugi, le spese straordinarie graveranno esclusivamente su di esso, competendo all’ex coniuge assegnatario le sole spese ordinarie anche se non è proprietario dell’immobile ma per il solo fatto di essere collegate all’uso quotidiano dell’immobile.

In caso di comproprietànella medesima misura del 50% tra gli ex coniugi, le spese ordinarie (attinenti cioè alla manutenzione delle parti comuni ed all’erogazione dei servizi comuni di cui l’assegnatario beneficia quotidianamente per esempio le utenze, i rifiuti e le spese condominiali), sono di solito di spettanza del coniuge assegnatario trattandosi di spese direttamente collegate all’uso effettivo dell’immobile e dei servizi comuni.

Invece per le spese straordinarie, che riguardano cioè interventi non legati all’uso quotidiano ma alla conservazione strutturale ed alla manutenzione straordinaria dell’immobile (es. rifacimento del tetto e della facciata) l’obbligo di pagamento grava su tutti i comproprietari ciascuno in proporzione alle rispettive quote di proprietà, indipendentemente dal fatto che uno dei due non abiti più lì a seguito dell’assegnazione.

Tale criterio generale può essere derogato dagli ex coniugi con accordi specifici e a fronte di condizioni particolari, come la differente situazione economica di entrambi i coniugi, ed anche dagli organi giudicanti che potrebbero modificare i criteri di  suddivisione delle spese ex art. 337 sexies c. c.

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello tel. +39 347 9368029 – +39 339 2001966 – Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it

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