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Partita IVA anche per i servizi di Escort

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A partire dal 1° aprile 2025, è stato introdotto il Codice ATECO (codice alfanumerico che identifica un’attività economica) per classificare specificamente “Servizi personali svolti da escort”.
Questa classificazione fa parte della categoria più ampia 96.99.9 – Altri servizi di assistenza personale nca (“nca” sta per non classificati altrove), e nello specifico include le attività legate a prestazioni personali fornite da escort.
L’obiettivo di questa nuova classificazione – 96.99.92 – è di descrivere in modo più preciso le attività economiche, riconoscendo attività come sex worker.
È importante sottolineare che tale regolamentazione permette anche a queste professioni di essere ufficialmente registrate presso la Camera di Commercio, anche se ciò non implica automaticamente una legalizzazione delle attività di prostituzione, che rimangono soggette a norme penali molto severe.
L’ISTAT, con l’introduzione di questo codice, ha semplicemente riconosciuto statisticamente l’esistenza di questo tipo di mestiere all’interno del panorama economico italiano. Tuttavia, ciò non implica automaticamente una legalizzazione o una
regolamentazione dettagliata a livello fiscale o giuridico da parte dello Stato.
In Italia, la prostituzione non è reato, ma: è illegale il reclutamento, lo sfruttamento o il favoreggiamento (Legge Merlin, 1958); le case chiuse sono vietate; le attività di “agenzia di escort” possono essere ambigue dal punto di vista legale, soprattutto se c’è un coinvolgimento economico che configura favoreggiamento.
Anche se è sorta la possibilità di pagare con bancomat i servizi del mestiere più vecchio del mondo, si presume che la non tracciabilità per questi tipi di servizi, resterà l’opzione più gettonata.

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