GASLIGHTING: VIOLENZA PSICOLOGICA E MANIPOLAZIONE UN NUOVO REATO?
PAOLA ICCIOTTO
Il termine gaslighting deriva da un’opera teatrale del 1938 intitolata Gas light (Luci a gas) – conosciuta soprattutto attraverso i successivi adattamenti cinematografici più noti come “Rebecca la prima moglie” del 1940 di Alfred Hitchcock e “Angoscia” film italiano del 1944 –in cui un marito porta la moglie alla pazzia, manipolandola appunto attraverso il costante abbassamento delle luci a gas: la donna lo nota e lo fa presente, ma il marito nega, accusandola di immaginare ciò che non esiste.
Mentre negli Stati Uniti il fenomeno del gaslighting risale già agli anni Settanta, in Italia è più recente e solo nel 2012 l’Ordine degli psicologi lo ha inserito nelle “Linee guida per l’accertamento e la valutazione del danno alla persona”, col termine errato “gaslhiting”.
Cosa si intende dunque con il termine gaslighting e quale influenza ha nel nostro ordinamento giuridico? E’ forse diventato un reato specifico? Trattasi innanzitutto di una singolare forma di manipolazione mentale a danno di una persona con cui si intrattiene una relazione sentimentale o intima, che può essere un partner o anche un parente; rappresenta infatti una peculiare, insidiosa e persistente forma di violenza psicologica, volta a svilire e ferire l’altra persona, anche in presenza di altri.
In pratica l’autore “gaslighter” fornisce in modo subdolo false informazioni e in ogni caso nega ciò che, invece, è stato effettivamente detto.
Le modalità delle espressioni sono apparentemente neutre tuttavia in realtà al di là di una fittizia facciata di normalità si nasconde cattiveria, crudeltà e sadismo. Lo scopo del gaslighter è infatti quello di portare la vittima a dubitare di sé, delle proprie capacità, fino a creare confusione e soprattutto dipendenza ed insicurezza al punto che spesso la perseguitata arriva a pensare di meritare questo trattamento e in alcuni casi, la conduce alla pazzia; d’altra parte il gaslighter, conoscendo bene la vittima e sapendo come raggiungere il suo obiettivo, prova soddisfazione nell’assistere alla lenta “demolizione” della stessa.
Venendo al quesito, in Italia il gaslighting non è un reato espressamente previsto dal codice penale, tuttavia, essendo una forma di abuso psicologico può essere ricondotto nell’ambito di differenti fattispecie di reato, come i maltrattamenti, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minaccia e anche lo stalking. Purtroppo essendo un fenomeno di solito “sommerso”, anche per il fatto che le vittime risultano completamente assoggettate al gaslighter, spesso non viene portato all’attenzione della Autorità giudiziaria. Il fenomeno è trasversale e le vittime possono essere sia donne che uomini e si può manifestare non solo in un rapporto di coppia ma anche tra parenti.
In passato la sottomissione al volere di una persona in modo da ridurla in un totale stato di soggezione, configurava un determinato reato,” il plagio”, previsto dall’allora art 603 c.p., in seguito dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 96/81, lasciando pertanto un vuoto normativo. Mentre infatti in Francia, in Spagna e Belgio è stato introdotto il reato di manipolazione mentale, in Italia solo recentemente è stato presentato il disegno di legge DDL S. 1496 che prevede l’introduzione del reato di manipolazione mentale con l’articolo 613-quater nel codice penale, proposta che tuttavia ad oggi non ha ancora avuto buon esito.
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