IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI (ART. 31)
In deroga alle ordinarie regole per l’ingresso e il soggiorno in Italia, l’art. 31 comma 3 del D.lgs. 286/1998, prevede che i familiari del minore privi di permesso di soggiorno, possano richiedere al Tribunale per i minorenni competente per territorio, una speciale autorizzazione a fare ingresso o a permanere nel territorio dello Stato per un determinato periodo di tempo.
A tal fine il Giudice dovrà tenere conto dell’integrazione in Italia dell’intera famiglia, nonché valuterà se la presenza in Italia del genitore sia effettivamente indispensabile alla crescita del figlio, tale per cui un eventuale allontanamento o espulsione del genitore, potrebbe recare gravi danni alla crescita del minore. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, affinché il Giudice possa autorizzare la permanenza in Italia dei genitori o del genitore, dovrà tenere conto del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui è il centro dei propri interessi e relazioni o di allontanamento di uno o di entrambi i genitori e della tenera età del minore.
La presenza sul territorio del genitore del minore deve essere quindi funzionale all’assistenza e all’educazione dello stesso, con la conseguenza che se un genitore non si prende cura del proprio figlio, e la sua presenza in Italia non è indispensabile per la crescita del minore, non si avrà alcun diritto al rilascio del permesso di soggiorno in questione.
Peraltro, il permesso di soggiorno per assistenza minori consente di svolgere attività lavorativa e alla sua scadenza può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
In conclusione, l’istituto delineato dall’art. 31 comma 3 del citato decreto, mira a dare concreta attuazione al diritto all’unità familiare in funzione dell’interesse superiore del minore e può essere richiesto dai genitori (anche privi di regolare permesso di soggiorno) di figli stranieri presenti in Italia. La tutela di tale diritto trova fondamento nella Costituzione italiana, e precisamente negli articoli 29 e ss. letti in combinato disposto con l’art. 2 Cost., in virtù del quale la famiglia
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