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Scadenza delle carte d’identità rilasciate su modello cartaceo

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Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1157 del 20 giugno 2019, in particolare dell’articolo 3, che definisce i requisiti di sicurezza di alcuni documenti rilasciati dagli Stati membri, è prevista l’“eliminazione graduale” delle carte d’identità non conformi alle norme di sicurezza ivi indicate. In particolare, le tessere cartacee non soddisfano le caratteristiche minime quali quelle previste dal documento ICAO 9303 e sono prive dell’area a lettura ottica funzionale, rendendole più facilmente suscettibili di contraffazione.

Tali documenti, pertanto, cessano di essere validi alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore.

Non sono previste deroghe neanche in relazione alla validità sul territorio nazionale, perché ciò “potrebbe porsi in contrasto con l’obiettivo del Regolamento medesimo di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri, esponendo l’Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea”. Nei casi in cui è consentito il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo, pertanto, il Ministero precisa che la scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere ivi espressamente indicata.

https://www.foe.it/centro-servizi/ministero-dellinterno-scadenza-delle-carte-didentita-rilasciate-su-modello-cartaceo

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