RUMORI E IMMISSIONI MOLESTE
DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO
La Cassazione, con la sentenza n. 31021/2025 ha chiarito che per ottenere il risarcimento danni derivanti da rumori perpetrati in un condominio, è assolutamente necessario dimostrare concretamente l’intollerabilità delle immissioni moleste.

La prova dei rumori e degli schiamazzi pertanto deve essere “concreta, seria e oggettiva” e bisogna dimostrare che gli stessi siano di tale gravità da turbare il riposo e l’equilibrio personale della vittima e tali da violare le norme del regolamento condominiale e superare la soglia della normale tollerabilità prevista dall’art. 844 del c.c..
In tal caso è possibile laddove non sia possibile risolvere la problematica per il tramite dell’intervento dell’Amministratore del condominio o a mezzo invito a mediazione, fare ricorso presso il Tribunale competente per chiedere l’inibitoria e cessazione delle condotte disturbanti ed altresì il riconoscimento di tutti i danni subiti e subendi tra cui il danno non patrimoniale per lo stress e il disagio patiti nel corso del tempo.
Il Tribunale dovrà verificare che la parte ricorrente abbia assolto al proprio onere della prova ossia di quello relativo alla intollerabilità delle immissioni per evitare la constatazione che i rumori lamentati rientrino nella normalità di un condominio. L’istante può fornire al Giudice prove testimoniali, verbali delle forze dell’ordine ed in casi particolarmente importanti anche perizie fonometriche.anche a mezzo consulenza tecnica di parte.
La su indicata sentenza della Cassazione ha richiamato innanzitutto un principio fondamentale inerente la questione relativa alle immissioni in condominio confermando il fatto che laddove un regolamento condominiale preveda limiti e norme più severe rispetto a quanto disposto dall’art. 844 c.c. non significa che la dal loro mancato rispetto derivi in modo automatico un danno risarcibile ad ogni effetto di legge. E’ infatti condizione necessaria per la liquidazione del danno subito, la dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio serio, concreto ed oggettivo, tale da incidere su un diritto costituzionalmente rilevante della persona in quanto tale. Il giudice valuterà poi caso per caso, tenendo conto della sensibilità dell’uomo medio e della situazione locale, facendo riferimento a limiti solitamente indicati nel limite di 3 dB(A) di incremento rispetto al rumore di fondo. Non si possono impedire immissioni (rumori, fumo, calore) se non superano una soglia accettabile, valutata caso per caso in base al contesto ambientale all’orario, alla sensibilità media e al rumore di fondo.
Pertanto se si è in presenza di un’azione o di un comportamento in ipotesi contrario alle regole del condominio, questo non è sufficiente per la richiesta giudiziaria di un indennizzo perchè sarà sempre e comunque necessario fornire la prova che i rumori lamentati non siano tollerabili e che abbiano portato la vittima a conseguenze pregiudizievoli e principalmente verificabili non rientrando nella normale vivibilità e quotidianeità condominiale.
Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
tel. +39 347 9368029 – +39 339 2001966 – Vedi Rubrica sul Portale www.ilfaroinrete.it

