La gestione dell’emergenza in presenza di persone con disabilità: le indicazioni dei Vigili del Fuoco (Prima parte)
di STEFANO ZANUT – Architetto e Direttore Vicedirigente in quiescenza del Corpo Nazionale Vigili del fuoco – Pubblicato sul giornale “IL FARO” – N. 137
Nel panorama normativo che riguarda la sicurezza in caso d’incendio, il D.M. 2/9/2021, che regolamenta i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 81/08, dedica particolare attenzione agli aspetti di pianificazione delle procedure da attuare in caso d’incendio che tengano conto della presenza di persone con disabilità, ma più in generale con specifiche necessità, nel luogo di lavoro. Quest’ultima è una puntualizzazione necessaria per richiamare l’attenzione sul fatto che l’emergenza, come purtroppo dimostrano molti casi reali, può far nascere condizioni di “disabilità situazionale”, ovvero connesse con ciò che sta accadendo, compromettendo così la possibilità di tutela.
In tale contesto l’obiettivo è garantire che ogni persona possa allontanarsi autonomamente dalla fonte di pericolo, oppure essere aiutata da personale specificamente formato.
Per questo la predisposizione di un piano di emergenza non è una mera incombenza burocratica, ma un’attività che richiede capacità di analisi ed elaborazione che tengano conto delle specifiche necessità delle persone coinvolte. A tal proposito il normatore considera due aspetti complementari tra loro: le predette persone e quelle chiamate a svolgere il ruolo di aiuto, che a tutti gli effetti possiamo chiamare “soccorritori”. D’altra parte il codice di prevenzione incendi le identifica proprio con questo titolo definendo il “soccorritore” come “componente di squadra di lotta all’incendio, opportunamente protetto ed addestrato a tale fine”.
È sempre il decreto del settembre 2021 a specificare alcuni aspetti per rendere operative queste indicazioni. Al punto 3 dell’allegato II, infatti, dedica proprio una parte all’assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio che struttura sui seguenti tre punti:
1. L’individuazione delle necessità particolari delle persone presenti nel luogo di lavoro da considerare sia nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, sia nella redazione delle procedure di evacuazione. Non va dimenticato che questi aspetti sono ben esplicitati nel decreto legislativo 81/082, la madre di tutta la normativa di sicurezza, che nell’art. 63 (requisiti di salute e sicurezza) chiede proprio che i luoghi di lavoro siano “strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili”.
2. La capacità di considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso al luogo di lavoro. Qui il decreto richiama l’attenzione, a titolo esempio, sulle persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee (ad esempio con un arto ingessato) e i bambini. Può sembrare strana questa puntualizzazione, eppure rappresenta il cuore dell’argomento: come non considerare le diverse prestazioni tra una persona giovane ed una anziana? O ancora, come non tener conto delle diverse condizioni di una donna durante il periodo di gravidanza? Qui la logica normativa è necessariamente drastica: per elaborare un piano di emergenza efficace è necessario individuare le specifiche necessità delle persone presenti, in via permanente o transitoria, nel luogo considerato e conseguentemente pianificare la possibile risposta. Quindi, ritornando al caso di una donna in stato di gravidanza, durante questo periodo la sua condizione dovrà essere considerata anche nella revisione, sebbene temporanea, del piano.
3. Infine, nella predisposizione del piano di emergenza il datore di lavoro deve prevedere adeguate modalità di assistenza verso le persone di cui si è detto. In questo caso il riferimento è alle modalità operative con indicazioni riguardanti le misure di supporto alle persone con ridotte capacità motorie e sensoriali, ma anche cognitive. Tra le iniziative risultano importanti anche le modalità di diffusione dell’allarme affinché siano multisensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e multimodali, con l’impiego di tecnologie di cui è stata sperimentata l’efficacia (ad esempio il sistema EVAC).
Fine prima parte

