L’Assegno Ordinario di Invalidità blocca la pensione anticipata: regole ed eccezioni
L’incompatibilità tra Assegno Ordinario di Invalidità e pensione anticipata Fornero (e non solo) è stabilita dalla Legge 222/1984. L’impianto normativo non consente neppure di rinunciare all’assegno durante il periodo di fruizione: la prestazione è incompatibile con qualsiasi forma di pensione diretta anticipata per tutta la sua durata.
Si tratta di un regime di esclusione che opera in ragione della titolarità della prestazione stessa. La prassi INPS ha chiarito più volte questo principio, che si applica sia alla pensione anticipata ordinaria sia alle misure di flessibilità in uscita come APE Sociale e Quota 41.Calcolo pensione di vecchiaia dopo assegno di invalidità11 Giugno 2025Al compimento dei 67 anni, l’assegno si converte d’ufficio in pensione di vecchiaia, a condizione che siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge. Questa trasformazione garantisce al beneficiario una tutela aggiuntiva: l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno ordinario che si percepiva in precedenza.
L’Assegno Ordinario di Invalidità ha durata triennale e va confermato su richiesta dell’interessato. Alla scadenza di ogni triennio, se il beneficiario non presenta la domanda di rinnovo, per la prestazione scatta la decadenza. In quel momento — e solo in quel momento — diventa possibile presentare la domanda di pensione anticipata, a condizione di aver maturato il requisito contributivo previsto (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). La legge 222/1984 non consente di interrompere volontariamente la prestazione durante il triennio in corso: occorre attendere la scadenza naturale e non presentare la richiesta di conferma.
Va però tenuto presente un elemento che nel suo caso potrebbe essere decisivo: dopo il terzo riconoscimento consecutivo — ovvero dopo il riconoscimento iniziale più due rinnovi — l’Assegno Ordinario di Invalidità diventa permanente. Da quel momento l’INPS non richiede più la domanda di conferma e la prestazione prosegue automaticamente fino al compimento dei 67 anni, quando scatta la trasformazione in pensione di vecchiaia. Se la sua prestazione ha già raggiunto il terzo riconoscimento consecutivo, la via del mancato rinnovo non è più percorribile e i 67 anni restano l’unica decorrenza possibile.

