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Cancellazione del volo in caso guerra o mancanzadi carburanteQuali diritti possono essere

In questo periodo storico di incertezza sull’andamento dell’attuale guerra in corso in Iran, molti italiani si stanno ponendo dubbi in merito all’organizzazione di vacanze che prevedano come mezzo di trasporto l’aereo in un luogo di destinazione che potrebbe essere coinvolto direttamente o indirettamente in conflitti armati. Una della domande più frequenti è quella relativa a quali diritti possano essere esercitabili in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea per motivi di guerra, chiusura dello spazio aereo o in ogni modo collegati alla situazione di politica estera presente al momento della partenza.

E’ opportuno in primis rilevare che la legge in tali casi distingue nettamente tra il rimborso del costo del biglietto (sempre dovuto) e il risarcimento/indennizzo (non sempre dovuto).

Se la compagnia aerea cancella il volo per i suddetti motivi pertanto sussiste il diritto di scegliere tra il Rimborso integrale del biglietto (che verrà corrisposto entro 7 giorni sul metodo di pagamento originale) o un Volo alternativo (riprotezione) ossia il trasporto verso la destinazione finale il prima possibile o in una data successiva più comoda al passeggero.

A differenza dei normali ritardi o cancellazioni tecniche, per i motivi di guerra non spetta invece la c.d. compensazione pecuniaria ossia un risarcimento economico. La guerra è infatti classificata come “circostanza straordinaria” o causa di forza maggiore che esonera il vettore dall’obbligo di risarcire il danno ulteriore.

Se il volo fa parte di un pacchetto “tutto compreso” (volo + hotel), le tutele sono invece più ampie. Infatti ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione, si può recedere dal contratto senza pagare penali e ottenere il rimborso integrale di quanto versato.

Molte polizze assicurative standard escludono la copertura per eventi bellici o conflitti armati. In questi casi, l’unica controparte per il recupero dei soldi rimane la compagnia aerea o il tour operator, come previsto dal Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004.

Questo regolamento garantisce dei diritti ben precisi anche nel caso in cui la compagnia aerea ha cancellato un volo per mancanza di carburante.

Oltre al rimborso del biglietto ed alla riprotezione, è previsto anche un imbarco su un volo alternativo in una data successiva di proprio gradimento, in base alla disponibilità di posti. Se tale ultima scelta dovesse comportare un’attesa, la compagnia è obbligata a fornire gratuitamente pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa-sistemazione in hotel se è necessario il pernottamento- Trasferimento tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.

Se la causa è la mancanza di carburante, il diritto a un indennizzo extra non è sempre dovuto ed infatti:

  • Se la carenza di carburante riguarda l’intero aeroporto o è dovuta a crisi internazionali (considerata “circostanza eccezionale”), la compagnia non è tenuta a pagare il risarcimento extra.
  • Se la mancanza di carburante è invece dovuta a una cattiva gestione logistica o economica della singola compagnia (es. non aver pagato i fornitori o aver cancellato i voli meno redditizi), o se il volo è cancellato solo perché il carburante costa troppo, la compagnia è obbligata a pagare la compensazione pecuniaria.

In ogni caso, il rimborso del biglietto è un diritto intoccabile e non può mai essere negato, anche se la causa è eccezionale.

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