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Devianza giovanile: bullismo e cyberbullismo, la risposta dell’ordinamento e il ruolo del legale

Quando un minorenne entra nel circuito penale per fatti riconducibili alla devianza giovanile, compresi bullismo e cyberbullismo, la giustizia minorile non guarda soltanto al reato, ma anche alla persona, alla sua età, alla sua personalità e alla concreta possibilità di recupero. Le regole del processo, infatti, devono essere applicate in modo adeguato alle esigenze educative del ragazzo e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.
Anche le condotte aggressive tra pari, comprese quelle commesse in gruppo o attraverso strumenti digitali, possono essere affrontate non solo in chiave repressiva, ma anche attraverso percorsi di mediazione e progetti educativi con finalità rieducativa e riparativa. 

La logica è chiara: accertare la responsabilità, ma senza rinunciare alla possibilità di costruire un cambiamento reale. Per questo il sistema prevede, in presenza dei presupposti di legge,strumenti alternativi alla condanna.
Il primo è il percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, attivabile durante le indagini  preliminari per fatti di minore gravità, con attività utili alla collettività per un periodo da due a otto mesi; se l’esito è positivo, il reato viene dichiarato estinto. L’altro è la messa alla prova: il processo viene sospeso e il minore segue un progetto di osservazione, sostegno e responsabilizzazione, eventualmente anche con attività riparative e di conciliazione; anche in questo caso, se il percorso riesce, il reato si estingue. 

Si tratta di una prova definita “semplificata” e “anticipata” rispetto alla messa alla prova ordinaria, ma comunque assistita dal necessario coinvolgimento dei servizi minorili e da una valutazione finale concreta del giudice sull’esito raggiunto. Non si tratta, però, di automatismi. Il giudice deve valutare in concreto la possibilità di rieducazione e di reinserimento sociale del ragazzo, perché nel processo minorile conta non solo il fatto commesso, ma anche l’evoluzione della sua personalità e la reale capacità di intraprendere un percorso diverso.
È proprio in questo passaggio che il legale assume un ruolo centrale. Non è soltanto il difensore del minore nel procedimento, ma la figura che ne tutela i diritti, lo aiuta a comprendere il significato di ciò che accade e contribuisce a far emergere il percorso più adatto alla sua situazione. In questa prospettiva, la risposta dell’ordinamento non si esaurisce nella sanzione, ma punta a tenere insieme responsabilità, garanzie e possibilità di ripartenza, con il legale come punto di equilibrio essenziale di questo percorso.  Avv.

Penalista Paola Picciotto avv.paolapicciotto@mail.com 

Tel. 339 4062631

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