Danno da diffusione mediatica
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Cos’è il danno da diffusione mediatica? – Molte persone desiderano avere, nella loro vita, un momento di notorietà e di visibilità mediatica. Per altri, invece, la privacy e la riservatezza sono valori fondamentali, non barattabili.
Resta il fatto che nessuno dovrebbe ricevere attenzioni mediatiche senza la sua espressa volontà. Ma cosa succede se, contro il suo volere, una Tv o una radio cita il nome di una persona? Di recente, è successo ad un professionista odontoiatra il cui nominativo è stato diffuso da due reti televisive, correlandolo alla sede del proprio studio.
Il dentista non aveva mai autorizzato le due emittenti a diffondere il proprio nome e, proprio per questo, il professionista ha convenuto le due tv in giudizio affinché fossero condannate a risarcirgli il danno determinato dall’illegittimo utilizzo dei suoi dati personali e dalla conseguente lesione della propria riservatezza.
I giudici di merito hanno accolto le doglianze del dentista e la Cassazione [1] ha confermato la correttezza del giudizio del tribunale e della Corte d’Appello.
Secondo gli Ermellini, infatti, occorre riconoscere, nella generalità delle persone fisiche, un intimo desiderio o necessità di riservatezza che costituisce il principale dei valori che le norme sulla privacy riconoscono ed intendono tutelare.