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Nei rapporti familiari la sottrazione di minorenne quando si configura?

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Con il reato previsto  all’art. 574 c.p viene stigmatizzata la condotta del genitore che sottrae il figlio dall’esercizio della potestà genitoriale dell’altro.

Ciò che rileva è che tale sottrazione avvenga intenzionalmente per un periodo effettivamente apprezzabile dalla casa coniugale o dall’ambiente in cui il minore risiede o normalmente dimora e senza il consenso da parte dell’altro genitore.

Spesso a tale condotta si aggiunge anche la circostanza che il genitore eluda una sentenza civile che concerna l’affidamento del/i figlio/i, e pertanto concorre il reato di cui all’art. 388, comma 2 c.p.

Pena ancora più grave nel caso in cui il genitore decida autonomamente di trasferirsi all’estero con il minore senza il consenso dell’altro genitore, fattispecie infatti punita ai sensi dell’art. 574 bis c.p.

Il reato di sottrazione di minore, sia quello previsto all’art. 574 nonche’ all’ 574 bis c.p., è di natura permanente, ovverosia si consuma per tutto il tempo in cui il soggetto incapace viene sottratto alla potestà genitoriale, intesa come potere di vigilanza e cura dell’altro e pertanto anche nel caso in cui vi sia una sottrazione o ritenzione momentanea per un tempo determinato, purché giuridicamente apprezzabile.

Tuttavia due elementi possono scriminare la condotta e rendere quindi la sottrazione lecita quali, il tempo di sottrazione e lo stato di necessità. Il tempo di trattenimento del minore dalla potestà genitoriale deve essere stato minimo, ovvero vi deve essere stato il consenso e la conoscenza dell’altro genitore del periodo di allontanamento del minore dalla casa coniugale. Vi è stato di necessità invece, quando l’allontanamento è motivato dall’esigenza di salvare il minore dal pericolo attuale e futuro di danno grave alla persona; ad esempio quando vi sono dei maltrattamenti, percosse o lesioni attuate sull’altro genitore e sul minore stesso.

Unitamente all’allontanamento del minore dalla sfera di vigilanza dell’altro genitore vi possono essere altre condotte sintomatiche della volontà del padre o della madre di ostacolare il rapporto con l’altro genitore, come ad esempio vietare al figlio minore di avere contatti telefonici con l’altro.

Per approfondimenti potete inoltrare una richiesta.

Mail avv.paolapicciotto@gmail.com Cell +39 33940626

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