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Controllo lavoratori a distanza: reato senza accordo o autorizzazione

Telecamere, geolocalizzatori, algoritmi, software e che registrano l’attività al computer: ogni strumento che permette al datore di lavoro di osservare a distanza ciò che fanno i dipendenti rientra nelle regole dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza, che lo ammettono per le finalità definite dalla legge e solo dopo un accordo con i sindacati o un’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

L’impresa che salta anche una sole di queste procedure commette reato e non può usare i dati raccolti nemmeno per contestare un illecito disciplinare.

In sintesi:

  • l’art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 consente di installare strumenti di controllo a distanza previo accordo con RSU o RSA, oppure, per le imprese con unità in più province o regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • in mancanza di accordo serve l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, o della sede centrale per le imprese con unità nell’ambito di più sedi, con provvedimenti definitivi;
  • l’art. 4, comma 2, esclude dalla procedura gli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione e quelli di registrazione di accessi e presenze;
  • la violazione del comma 1 è punita, per effetto dell’art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 38 della L. n. 300/1970, con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno;
  • per la Cassazione penale (Sez. III, sent. n. 22148/2017) il consenso scritto dei dipendenti non sostituisce l’accordo sindacale o l’autorizzazione.

https://www.pmi.it/impresa/normativa/103909/controllo-a-distanza-dei-lavoratori.html?%3A_PMI_it

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