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La sanatoria per gli occupanti di case popolari

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DARIA COLICA

Per “Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” si intendono quelle case cd “popolari” di proprietà pubblica destinati all’assistenza abitativa e che pertanto sono state concesse in affitto a soggetti in condizione disagiata.

L’assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione sono regolati da normativa regionali Legge Regionale 06/08/1999, n. 12, dal Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni.

L’assegnazione di un tale alloggio avviene attraverso l’emanazione di Bandi pubblici a cui possono partecipare tutti i cittadini che al momento della pubblicazione, siano in possesso dei precisi requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia alcuni tra i quali devono permanere fino al momento dell’assegnazione dell’alloggio ed in costanza del rapporto di locazione.

Recentemente è stata prevista nel maxiemendamento della Legge sul collegato al Bilancio Regionale, la regolarizzazione amministrativa (c.d. Sanatoria) per tutte quelle famiglie che hanno occupato senza titolo le case popolari.

Le famiglie che hanno occupato senza titolo queste abitazioni prima del maggio del 2014 e che rientrino nei limiti del reddito di accesso a un alloggio popolare, per ottenerne l’assegnazione, dovranno versare una sanzione pari al canone di ERP oltre ad un importo di  €. 200,00 mensili fino a cinque anni (importo rateizzabile in base alle potenzialità economiche).

Quanti presentano un reddito che rientra nei limiti di decadenza, invece, possono chiedere la regolarizzazione del proprio contratto versando un’indennità pari ad un canone calmierato, con riduzioni dal 30 al 60% a seconda del reddito e una sanzione di € 250,00 mensili.

Per gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti ma sono seguiti dai servizi sociali o hanno in famiglia disabili, minori, ed ultrasessantacinquenni è stata prevista la possibilità di chiedere una “sospensione dell’obbligo di rilascio immediato”.

Coloro che invece hanno occupato una casa popolare successivamente al 23 maggio del 2014 e sono in possesso dei requisiti di reddito necessari, possono fare domanda di assegnazione di una casa popolare ma se entro due anni la propria posizione in graduatoria non dovesse raggiungere una posizione idonea per l’assegnazione, dovranno lasciare l’immobile.

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