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Una Separazione senza conflitti I vantaggi della Negoziazione assistita

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

Come ormai noto, i procedimenti di separazione e di divorzio consensuali,  di modifica sempre consensuale delle condizioni di separazione o divorzio (ove per parti devono intendersi i coniugi senza figli, coniugi con figli di minore età, coniugi con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, coniugi con figli maggiorenni autonomi, coniugi con figli maggiorenni incapaci o con handicap grave), si possono attuare non più soltanto ed esclusivamente dinanzi ad una Autorità giudiziaria ma ormai da tempo anche tramite l’Istituto della Negoziazione Assistita introdotta con la Legge n. 162 del 10/11/2014.

Mai come in questo periodo storico caratterizzato da un rallentamento forzoso dell’attività giudiziaria causato dai ben conosciuti motivi derivanti dalla pandemia, i coniugi, cioè esclusivamente le parti unite in matrimonio, hanno ritenuto indispensabile usufruire di tale istituto che permette loro di addivenire con celerità ad un accordo fuori dalle aule del Tribunale con cui compongono bonariamente attraverso l’assistenza di Avvocati le proprie vicende personali evitando la lungaggine dei processi, i maggiori costi di gestione e l’eventuale disagio psicologico di dover presenziare dinanzi un giudice.

In tal modo infatti i coniugi possono ottenere la separazione o il divorzio semplicemente recandosi presso lo studio del proprio avvocato di fiducia che congiuntamente al legale della controparte, provvederà a redigere la convenzione.

L’accordo di negoziazione assistita firmato dalle parti e dai loro avvocati, sarà successivamente inviato alla Procura della Repubblica per il relativo vaglio ed all’ufficiale di stato civile per l’annotazione.

Ottenuto il nulla osta da parte della Procura, entro dieci giorni, gli avvocati trasmetteranno l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato.

Spesso i coniugi che decidono di procedere con il divorzio possono avere anche l’interesse già dalla separazione di dividersi le proprietà immobiliari.

Importante sapere che sono previste delle agevolazioni fiscali se le clausole di trasferimento della proprietà immobiliare vengono inserite negli accordi di separazione e divorzio.

Infatti la Legge n. 74 del 1987, all’Art. 19, prevede espressamente che: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176, ha ritenuto applicabile l’esenzione dal tributo anche per le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione e successivamente con sentenza 29 aprile del 10 maggio 1999, n. 154, ha esteso la medesima esenzione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi ritenendo pertanto l’esenzione fiscale appplicabile sia in fase di separazione sia di divorzio.

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