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Oggetto: “Detrazioni per finanziamenti alle start up innovative”

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Buongiorno,

mi è stato proposto di costituire una società a responsabilità limitata che avrà i requisititi della start up innovativa. Oltre ai benefici per la Società, mi viene detto che come socio finanziatore avrò anche dei benefici fiscali in dichiarazione dei redditi .E’ vero? Di cosa si tratta?

Grazie per l’eventuale chiarimento.

Il quesito del nostro lettore è piuttosto interessante poiché affronta un tema importante fonte di interessanti opportunità.

In particolare, le detrazioni per chi investe in Start Up Innovative sono due, alternative l’una all’altra.

Una detrazione Irpef ordinaria 30% per importo massimo di investimento pari a 1 milione di euro (per ciascun investitore in riferimento però anche ad investimenti in altre SUI).

In tale fattispecie il “ritorno” fiscale è di € 300.000,00, recuperabili in dichiarazione dei redditi; laddove vi è incapienza nell’anno dell’investimento, la quota residua è riportabile negli anni successivi, ma non oltre il terzo.

Bisogna fare però attenzione, perché se il socio cede a terzi l’investimento nei tre anni decade dal beneficio; pertanto dovrà restituire quanto detratto, applicando alla somma gli interessi legali.

Altra condizione in capo alla Società: la stessa non deve ricevere finanziamenti agevolabili superiori a 15 milioni di euro nei tre anni.

La seconda opportunità consiste in una detrazione Irpef in regime “de minimis” 50% per un importo massimo di investimento di euro 100.000.

In questo caso il risparmio fiscale ammonta ad € 50.000, usufruibili con la stessa procedura sopra esposta.

E’ importante, però, considerare che a differenza della precedente detrazione, in questo caso per avere il beneficio la Start up deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Quindi questa agevolazione non può essere fruita in fase di costituzione della società.

Come detto anche sopra in caso di cessione dell’investimento prima del decorso del triennio si decade dal beneficio fiscale e ricorrono gli estremi per la restituzione di quanto detratto unitamente agli interessi al tasso legale.

La SUI non deve ricevere somme di questo tipo per importo superiore ad € 200.000 nei tre anni.

STUDIO DE FILIPPIS – DOTTORE COMMERCIALISTA

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