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Incompatibilità nel pubblico impiego con riferimento ai Vigili del Fuoco

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. Regime dell’incompatibilità con riferimento al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

In relazione ai dipendenti facenti parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rimanda al decreto dipartimentale 01.01 del 2001 recante norme in materia d’incompatibilità, criteri e procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
In particolare, il decreto si riferisce a tutto il personale del Corpo con contratto a tempo pieno e a quello a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%.
Per gli incarichi conferiti direttamente dall’Amministrazione si tiene conto della qualificazione tecnica del dipendente in relazione all’attività da espletare nonché della maggiore o specifica esperienza derivante dall’espletamento del servizio in particolari settori tecnico-scientifici e sulla base della rotazione stabilita dall’Amministrazione.
Tra le attività consentite, si evidenziano gli incarichi di progettazione, assunti a titolo gratuito esclusivamente nell’ambito familiare, purché non riguardanti attività soggette al controllo di prevenzione di competenza del CNVVF e a condizioni che non siano assoggettate ad IVA.
In ogni caso, anche quando l’attività sia liberamente esercitabile, è necessario comunicare tempestivamente, tramite l’ufficio di appartenenza, l’oggetto dell’incarico, allegando la documentazione necessaria ai fini della presa d’atto da parte dell’Amministrazione.
La procedura per l’autorizzazione è meglio descritta dall’art.del decreto succitato a norma del quale la richiesta di autorizzazione, indirizzata alla Direzione Generale con il parere non vincolante del Capo dell’ufficio centrale o periferico di appartenenza, deve essere tempestivamente presentata dal dipendente o dai soggetti (pubblici o privati) che intendano conferire l’incarico, per consentire il rispetto dei termini di cui all’art. 58 del dlgs 29/1993, decorsi i quali l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende negata definitivamente.
La richiesta deve contenere:
–       Il soggetto che conferisce l’incarico
–       Il tipo di attività
–       Decorrenza d’inizio e termine di incarico
–       Impegno richiesto
–       Struttura presso cui l’attività deve essere esercitata
–       Eventuale compenso
L’amministrazione, verificata la compatibilità, previo parere tecnico del Servizio Tecnico Centrale, deve pronunciarsi sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ferma restando la facoltà di richiedere all’interessato la documentazione mancante o i chiarimenti necessari.
Il dipendente, dopo essere stato autorizzato, invia all’Amministrazione copia dell’atto formale di incarico e adempie alle disposizioni vigenti in materia di anagrafe delle prestazioni.
L’Anagrafe delle prestazioni è stata  istituita dall’art. 24 della legge n. 412 del 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, nonché di monitorare la spesa pubblica relativa agli incarichi conferiti non solo ai dipendenti, ma anche ai consulenti e ai collaboratori esterni.
Nell’ottica della maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni, sopra anticipata, si è previsto che le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano dare comunicazione in via telematica, entro 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, precisando la tipologia dell’incarico e del compenso lordo, se previsto. Tutte le informazioni vanno comunicate sul sito web www.perlapa.gov.it
La mancata comunicazione è segnalata dal Dipartimento alla Corte dei Conti entro il 31 dicembre di ciascun anno e preclude la possibilità  di conferire nuovi incarichi fino a quando non sono regolarizzati gli adempimenti prescritti.
Quanto alle conseguenze della mancata previa autorizzazione, è previsto che, salvo le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente (il mancato versamento dà luogo a responsabilità erariale).
Inoltre, se l’incarico è conferito da altra amministrazione pubblica, a parte la nullità del provvedimento e il versamento del compenso alla P.A. di appartenenza, è prevista la responsabilità disciplinare del funzionario che ha conferito l’incarico per violazione dei doveri d’ufficio; se, invece, l’incarico è conferito da un soggetto privato, questo incorrerà in una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti.

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