Vigili del fuoco

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermita’ in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21A00757)

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GAZZETTA UFFICIALE Serie Generale n. 37 del 13/2/2021

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermita’ contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (21A00757) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2021)


   IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto conIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30  settembre  2004,  n.  252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo n. 139 del
2006, in base al quale il personale volontario  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco e' assicurato contro gli infortuni in servizio e
le infermita' contratte per causa diretta e immediata di servizio  ed
i  relativi  massimali  sono  stabiliti  con  decreto  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle  disposizioni
sullo statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,
n. 834, recante «Definitivo riordinamento delle pensioni  di  guerra,
in attuazione della  delega  prevista  dall'art.  1  della  legge  23
settembre 1981, n. 533»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2004,
n. 76, recante «Regolamento concernente  disciplina  delle  procedure
per  il  reclutamento,  l'avanzamento  e  l'impiego   del   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1993,  n.  30266/3012,
con il quale sono stati stabiliti i  massimali  per  la  liquidazione
degli indennizzi e delle indennita' di  infortunio  per  il  predetto
personale volontario; 
  Visto che, l'art. 1, comma 398, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145 ha disposto l'armonizzazione del trattamento assicurativo  contro
gli infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa diretta
e immediata di servizio previsto in favore del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 10, comma
2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello  previsto
per il personale di ruolo del medesimo Corpo, autorizzando  la  spesa
annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000  a  decorrere
dall'anno 2020; 
  Considerato che, per  quanto  sopra,  occorre  rivedere  le  misure
indennitarie previste dal citato decreto del 19 agosto 1993; 
  Valutato che, ai fini  della  suddetta  armonizzazione,  le  misure
indennitarie  da  incrementare  riguardano  in   particolare   quelle
relative all'inabilita' temporanea assoluta; 
  Rilevato che il medesimo art. 1, comma 398, della legge n. 145  del
2018, al fine di stabilire le relative misure indennitarie nonche' il
procedimento di monitoraggio per il rispetto dei limiti di  spesa  di
cui al primo periodo del suddetto comma, prevede l'emanazione  di  un
decreto del Ministro  dell'interno,  con  il  concerto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  espresso  con  nota  n.  7921  del  23
settembre 2020; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
  
Massimali  di  indennizzo   per   inabilita'   permanente   assoluta,
              inabilita' permanente parziale e decesso 
 
  1. Per l'assicurazione contro gli infortuni occorsi in servizio  al
personale volontario nonche' contro le infermita' contratte per causa
diretta e immediata di servizio dal personale medesimo,  ivi  inclusi
gli  infortuni  e  le  infermita'  contratte  durante  i  periodi  di
formazione e di addestramento, compreso quello iniziale, che  abbiano
dato  luogo  ad  inabilita'  permanente   assoluta,   ad   inabilita'
permanente parziale o a decesso, sono stabiliti i seguenti  massimali
per l'indennizzo in capitale: 
    a) inabilita' permanente assoluta: euro 51.695,69; 
    b) inabilita' permanente parziale: il massimale  stabilito  nella
precedente lettera a) per il caso di inabilita'  permanente  assoluta
e'  rapportato,  ai  fini  della  determinazione  dell'ammontare  dei
relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla tabella 1  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,
stabilite per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso a  favore
degli impiegati civili dello Stato che, per infermita' contratte  per
causa di servizio, abbiano riportato una menomazione  dell'integrita'
fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A  e  B
annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,
n. 834. Il massimale e' ridotto del 25 per cento se l'infortunato  al
momento dell'evento dannoso ha superato i cinquanta anni di eta'; 
    c) decesso: 
  1.1. Euro 25.822,84 al coniuge superstite, sempreche' non sia stata
pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio  ovvero  sentenza
di separazione addebitabile allo stesso passata  in  giudicato  o  di
divorzio. 
  1.2. Da euro 5.164,27, fino ad un massimo  di  euro  25.822,84  per
ogni figlio convivente a carico. 
  1.3. In mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per  un
solo figlio, aumentati di euro 5.164,57 per ogni altro  figlio,  fino
ad un massimo di euro 51.145,69, da dividere equamente fra gli aventi
diritto. 
  1.4. In mancanza di  coniuge  e  figli,  per  ogni  genitore,  euro
10.329,14. 

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