Decreti e circolariVigili del fuoco

DPCM autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per complessive 12.914 unità di personale della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria e Arma dei carabinieri.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria per un contingente massimo di
7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione
organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a
decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un
numero massimo di:

2.114 unità per l’anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell’Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2022 dall’articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

settantotto unità per l’anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *