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Condono edilizio: nuovo no della Cassazione al frazionamento artificioso

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La normativa sul condono edilizio impone delle condizioni ben precise per potere sanare un immobile abusivo. Limiti che riguardano il termine dei lavori, la consistenza dell’ampliamento volumetrico o comunque la cubatura, nel caso di nuove costruzioni.

Condono edilizio e frazionamento artficioso: il no della Cassazione

Condizioni che valgono naturalmente anche per la legge n. 724/1994 (c.d. “Secondo Condono Edilizio“) e chge sono stati i paramentri per dichiarare, ancora una volta, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato dai proprietari di un edificio abusivo, artificiosamente frazionato in due unità immobiliari distinte e per le quali erano state presentate due diverse istanze di condono.

Già una volta gli ermellini, con la sentenza n. 6727/2023 avevano dichiarato la legittimità della decisione del Tribunale nel rigettare la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione dell’edificio, adesso riconfermata con la sentenza n. 36025/2023.

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-nuovo-no-cassazione-frazionamento-artificioso-31938

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