La servitù di passaggio
studiocataldi.it – https://www.studiocataldi.it/articoli/18663-servitu-di-passaggio.asp
di Lucia Izzo . Innanzitutto ricordiamo che le servitù (tecnicamente dette “servitù prediali” dal latino «praedium», fondo, terreno) rappresentano secondo l’art. 1027 c.c. il «peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario».
Nella servitù di passaggio, in particolare, il proprietario del fondo servente è tenuto a consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante.
Il rapporto di servitù tra fondi vicini o limitrofi si incentra sull’utilità (c.d. utilitas), attuale o futura, che il fondo dominante ottiene sul fondo servente (il quale subisce la limitazione). Pertanto è palese la correlazione esistente tra servitù e fondo, tale che l’alienazione della servitù potrà avvenire solo congiuntamente a quella del fondo.