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Il grande fratello nei condomini…La videosorveglianza

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GERMANA GATTO

Con la Legge 220/2012  viene introdotto l’attuale ART. 1122 – TER secondo il quale “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
Una volta deliberate, le modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno rispettare il Codice della Privacy e il provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.

L’installazione di telecamere condominiali impone l’adozione di particolari cautele a tutela dei terzi nel rispetto del Codice della Privacy e delle direttive dell’Autorità Garante della Privacy  come segnalare l’impianto e, qualora vi sia, segnalare anche il collegamento con le forze dell’ordine e/o istituti di vigilanza privata.
La registrazione potrà essere conservata per 24/48 ore fino a un tempo massimo di 7 giorni. L’amministratore dovrà preoccuparsi di far deliberare anche questo aspetto, verbalizzando il tempo massimo di registrazioni delle immagini oltre il quale dovranno essere cancellate o sovra scritte.
A fronte di questi adempimenti minimi, è previsto un impianto sanzionatorio.

Bisognerà inoltre rispettare le aree comuni ed infine far sì che i cosiddetti dati sensibili siano di accesso alle solo persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

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