Vigili del fuoco

Le novità della Legge di Bilancio 2022 – STRALCIO – perequazione del regime previdenziale del comparto difesa e sicurezza per appartenenti all’esercito, alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco 

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Legge di Bilancio 2022: – Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022 – COMMA 583-587 – Investimenti sulla perequazione del regime previdenziale del comparto difesa e sicurezza (commi 95-102) per appartenenti all’esercito, alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco con la creazione di un apposito Fondo nazionale con una dotazione di 20 milioni di euro per il 202240 milioni
per il 2023
 e 60 milioni dal 2024. Viene creato anche un apposito fondo per la quiescenza del personale dei Vigili del Fuoco e viene anche ricalcolata la quota retributiva per il personale civile delle forze di polizia in possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni;

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Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
G.U. 31 dicembre 2021, n. 310 – S.O. n. 49

95. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
96. Il fondo di cui al comma 95 è destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.
97. Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.
98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all’attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefìci combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

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