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Parlamento – testamento biologico DAT

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LIA ALBONICO

Descrizione: Risultati immagini per testamento biologico

Attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento, ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare le proprie volontà in caso di una futura patologia invalidante che la renda incapace di autodeterminarsi, indicando le proprie preferenze riguardo ai trattamenti sanitari, sul consenso o il rifiuto, rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e sui singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

Il fiduciario – Chi decide per de disposizioni anticipate di trattamento deve indicare una persona che ne faccia le veci e lo rappresenti: il designato può rinunciare attraverso delle scritture e comunque il suo incarico può essere revocato, se il fiduciario dovesse morire o divenire incapace di intendere e di volere. Le Dat rimangono efficaci per quanto riguardano le convinzioni del paziente. 

Le Disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte con un atto pubblico o tramite scrittura privata e sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Consenso informato – La legge stabilisce che “nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato del paziente”, dichiarate per iscritto, o in caso d’impedimento dovute alle condizioni fisiche, è possibile che la comunicazione avvenza attraverso apparati tecnologici, come il PC.

Trattamenti illegali – Il malato non può chiedere trattamenti contrari alla legge o alla deontologia professionale del medico, il quale è tenuto a rispettare la volontà della persona ed è esente da responsabilità civile o penale.

Per i minori, il consenso informato deve essere dichiarato o respinto dai genitori o dal tutore, tenendo in considerazione la volontà del paziente, riguardo alla sua età e al grado di maturità.

Pianificazione condivisa delle cure – la legge prevede anche l’organizzazione delle cure, condivisa tra il paziente e il medico, che può essere realizzata durante l’evoluzione di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da evoluzione terminale. Anche per questa evenienza può essere indicato un fiduciario e l’atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente.

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