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La Pensione di Reversibilità al coniuge separato e divorziato

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DARIA COLICA – VALERIA ZZUCCARELLO

La pensione di reversibilità è quella prestazione che spetta ai familiari superstiti in caso di decesso del titolare della pensione. Per familiari si intendono coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle superstiti. Al coniuge e/o a coloro che sono uniti civilmente, la pensione spetta in automatico senza che sia richiesta alcuna condizione, come invece avviene per gli altri familiari.

La pensione è riconosciuta anche a pensione di reversibilità spetta anche al coniuge superstite separato circostanza che si può verificare quando la morte del coniuge avviene durante il periodo di separazione e quindi prima della sentenza di divorzio.  Sul punto si segnalano due diversi orientamenti della Cassazione:

  • il diritto spetta a patto che il superstite riceva l’assegno di mantenimento o l’assegno alimentare;
  • Per altro orientamento (sul cui filone si inserisce anche la recente sentenza della Cassazione n. 7464 del 15 marzo 2019) la pensione spetta a prescindere da qualsiasi assegno.

Nella determinazione della pensione di reversibilità rilevano la presenza dei figli, la durata del matrimonio, la presenza o meno di nuove nozze e le condizioni economiche delle parti coinvolte. Per molti anni la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pensione di reversibilità spettasse solamente al coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, ma l’orientamento più recente induce a ritenere che la pensione di reversibilità viene riconosciuta al coniuge separato a prescindere dal fatto che la separazione sia avvenuta con o senza addebito.

Nell’ordinanza n. 9649 del 2015, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che:

«La ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima».

Ai coniugi divorziati invece la pensione è riconosciuta alle seguenti condizioni:

  • Presenza dei requisiti assicurativi e contributivi in capo al coniuge deceduto;
  • Inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto prima della sentenza di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Diritto all’assegno divorzile;
  • Assenza di successive nozze da parte del coniuge superstite;
  • Diritto di abitazione nella casa appartenente all’ex coniuge in luogo dell’assegno divorzile.

Avv. Daria Colica (tel 347 9368029)Avv. Valeria Zuccarello Diritto Civile e TributarioLa Rubrica su www.ilfaroinrete.it

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