Amministratore di CondominioI professionisti

Cambiare amministratore niente niente paura ora sapete cosa fare!

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GERMANA GATTO

L’art.1136 al co. IV parla della nomina e revoca dell’Amministratore stabilendo che quest’ultimo viene nominato o revocato sempre con le maggioranze cd. Qualificate ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Tuttavia vi sono casi in cui le maggioranze sono decise dal regolamento condominiale.
Il contratto di mandato che ha l’Amministratore con il Condominio ha validità annuale (art 1129 comma 10) con un anno di rinnovo tacito. Cio’ significa che l’Amministratore rimane in carica un anno se lo si
vuole revocare l’anno succesivo i condomini dovranno fare richiesta all’Amministratore, il quale dovrà inserire all’O.D.G(ordine del giorno) il punto “nomina o revoca dell’Amministratore”,se quest’ultimo non
adempie entro 10 giorni dalla richiesta dei condomini allora gli stessi potranno autoconvocare l’assemblea e revocare l’Amministratore come ho già accennato prima il contratto che lega l’Amministratore al condominio è un contratto di mandato; adesso qualora l’Amministratore venga revocato prima che il contratto giunga al termine e senza giusta causa allora qust’ultimo può chiedere sia il compenso per l’intera somma sia il risarcimento del danno al Giudice.

Inoltre, l’Amministratore può essere revocato anche se commette gravi irregolarità previste al comma 12 dell’art 1129 c.c. come ad es. omessa
convocazione del rendiconto condominiale, mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari ecc..

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