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Ferie non godute

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Annamaria Villafrate – Le ferie non godute (ex art. 10 del dlgs n. 66/2003), vengono monetizzate da una indennità sostitutiva in caso di risoluzione del rapporto

Il lavoratore ha diritto alle ferie senza possibilità di rinuncia per previsione costituzionale (art. 36, comma 3) e in base all’art. 2109 c.c. del codice civile. L’art. 10 del dlgls n. 66/2003 che ha attuato le Direttive Europee 93/104/Ce e 2000/34/CE non solo rinvia alla suddetta disposizione del codice civile, ma sancisce che il diritto minimo del lavoratore alle ferie è di 4 settimane all’anno, che “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione” e che “non può essere sostituito dalla relativa indennita’ per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.” Concentriamo l’attenzione su questo aspetto delle ferie non godute e vediamo che come si è pronunciata ultimamente al riguardo la Corte di Cassazione. (studiocatgaldi.it)

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