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Conseguenze dell’inadempimento del versamento dell’assegno di mantenimento alla luce della riforma Cartabia

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DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

Per le procedure di separazione instaurate dinanzi al Tribunale competente successivamente all’entrata in vigore delle norme di cui alla Riforma Cartabria, l’Organo giudicante, nel pronunciare la separazione, stabilisce ai sensi dell’art. 156 c.c. in favore del coniuge al quale la stessa non sia addebitabile, il diritto, laddove non abbia adeguati redditi propri, di ricevere dall’altro coniuge, quanto necessario al proprio mantenimento. In caso di inadempienza poi il Giudice, su istanza dell’avente diritto, può disporre il sequestro di parte dei beni dell’obbligato ed ordinare altresì a soggetti terzi, debitori a loro volta del coniuge onerato del mantenimento, di versare le somme da quest’ultimo dovute, direttamente all’avente diritto.

Tale disposizione si ricollega all’art. 473 bis n. 36 rubricato “Garanzie a tutela del credito” in  quanto ivi si ribadisce che il giudice possa imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale laddove sussista il pericolo che lo stesso si possa sottrarre all’adempimento degli obblighi di contributo economico, o su istanza dell’avente diritto autorizzare il sequestro dei beni mobili immobili e crediti dell’obbligato.

Il sequestro a garanzia del pagamento periodico del mantenimento è inteso come uno strumento coattivo in linea con quanto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità che con riferimento al succitato art. 156 c.c., ha affermato che lo stesso ha natura sanzionatoria e non cautelare.

L’art. 473 bis n. 37 c.p.c. invece dà la possibilità al coniuge creditore, dopo la messa in mora dell’obbligato, di notificare dopo il decorso infruttuoso di 30 gg, il provvedimento con il quale è stato stabilita la misura dell’assegno stabilito in proprio favore o nell’interesse della prole, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versamento diretto delle somme dovute dandone comunicazione al debitore inadempiente.

Il terzo coinvolto pertanto sarà tenuto al pagamento di quanto richiesto dal mese successivo alla notifica ed in caso di inadempimento il creditore potrà agire direttamente esecutivamente nei suoi confronti.

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
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