cronaca

Migranti. Gli aspetti di illegittimità dei decreti Piantedosi

Spread the love

Il ministro ha enunciato la teoria per la quale i migranti che si trovano sulle navi delle ONG nel Mediterraneo devono chiedere asilo a bordo di esse, vale a dire agli Stati di bandiera che se ne devono far carico essendo responsabili dei migranti soccorsi dalle navi; in mancanza di tale richiesta, alla nave è vietato l’attracco e lo sbarco in porto italiano

In proposito, si osserva, in primo luogo, che, perché un respingimento collettivo sia legittimo, occorre, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sent. “caso Hirsi” 2009) che i migranti siano soggetti alla potestà esclusiva del Paese che respinge e ciò non avviene nella ipotesi che essi si trovino a bordo di una nave che batte bandiera straniera.

In secondo luogo, il Trattato dii Dublino – impropriamente invocato dal governo italiano – stabilisce il principio di responsabilità permanente del Paese di primo approdo dei migranti.

Peraltro, che si tratti di provvedimenti illegittimi, basta ricordare che – all’epoca dei “decreti Salvini” (del quale Piantedosi era capo-gabinetto) cui pericolosamente somigliano le attuali disposizioni – l’Alto Commissario ONU per i diritti umani censurò duramente i decreti suddetti in quanto violavano i diritti fondamentali – in particolare “il principio di non respingimento” – previsti dalle convenzioni internazionali tra le quali quella ONU sui “diritti del mare” (del 1982) e la convenzione di Amburgo sulla “ricerca e il soccorso in mare” (del 1970 emendata nel 2004) che impongono un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare e il dovere di sbarcare i naufraghi in un “porto sicuro” (place of safety).

https://www.articolo21.org/2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *