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LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Come noto, la gestione di un edificio condominiale richiede precisione, trasparenza e il rispetto di precisi obblighi normativi e contabili ed il mandato conferito all’amministratore si fonda sul rapporto di fiducia e sulla diligenza del buon padre di famiglia.

I condòmini pertanto hanno il diritto di pretendere la massima trasparenza nella gestione del patrimonio comune. Tra gli obblighi fondamentali dell’amministratore vi sono infatti:

  • La tenuta e l’aggiornamento del registro di contabilità
  • Il transito di tutte le entrate e le uscite su uno specifico conto corrente intestato al condominio (art. 1129 c.c.)
  • La redazione del rendiconto condominiale entro tempo ben preciso
  • La riscossione dei contributi e il recupero dei crediti verso i condòmini morosi

Le violazioni a tali obblighi sono state individuate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla prassi giurisprudenziale come “gravi irregolarità” che legittimano la revoca giudiziale dell’amministratore, attivabile anche su ricorso del singolo condomino.

Negli ultimi mesi ad esempio, la Corte di Cassazione e i Tribunali di merito hanno fatto luce su un tema particolarmente sentito: la legittimità del rifiuto del compenso all’amministratore in caso di grave violazione dei doveri di mandato qualora la gestione sia caratterizzata da omissioni documentali, o in caso di mancato recupero delle morosità o pagamenti non tracciati o se l’amministratore non ha adempiuto alla propria prestazione in modo utile per il condominio.

Il mancato rispetto delle regole di rendicontazione e tracciabilità non espone l’amministratore solo alla revoca, ma fa venir meno il sinallagma contrattuale, azzerando di fatto il suo diritto a percepire il compenso per l’opera svolta e per l’effetto l’assemblea o il giudice possono dichiarare decaduto il diritto al compenso e, in caso di accertati danni patrimoniali, condannare il professionista al risarcimento del danno.

Pertanto quando le sue azioni o omissioni travalicano i limiti della corretta gestione, causando un danno economico effettivo, i condomini hanno il diritto di agire legalmente per ottenerne il risarcimento.

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello
tel. +39 347 9368029 – +39 339 2001966 – www.avvocatocondominio.it

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